lunedì 23 novembre 2015

Colpa Medica

aumento delle tutele per chi segue le linee guida

Il disegno di legge sulla responsabilità sanitaria sta giungendo alla sua versione definitiva. Il Ddl in questione si trova ora al vaglio delle camere e dovrebbe essere approvato nella sua versione definitiva entro l’anno. La novità è nel suo contenuto: sono state incrementate le tutele per i medici che seguono le linee guida, anche se resta la discrezionalità dei giudici.

Si è introdotta la distinzione tra colpa grave, colpa lieve e non incolpabilità del sanitario. Le conseguenze non hanno un effetto solo sul
piano penale, ma anche su quello civilistico, perché sarà prevista una differenziazione di risarcimento. Rimarrà sempre compito del giudice valutare il caso concreto e la relativa specificità.

Le linee guida vengono fissate dalle società scientifiche e poi iscritte ad un apposito elenco del Ministero della Salute e attuate con un apposito decreto attuativo. Nel periodo che intercorre la discussione e l’approvazione del decreto sulle linee guida, il giudice per valutare se il sanitario è stato diligente nell'adempimento (articolo 1176), deve tenere conto delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale.

Nel caso di colpa grave il sanitario è chiamato a rispondere di omicidio o di lesioni colpose solo se si evidenzia che li ha provocati per imperizia; non sussiste mai colpa grave se si seguono le raccomandazioni previste da linee guida e le buone pratiche assistenziali. Il Ddl prevede l’istituzione di un’assicurazione obbligatoria per i dipendenti di tutte le strutture mediche, sia private che pubbliche. Nel caso particolare del medico libero professionista, a differenza di coloro che sono dipendenti o convenzionati con delle strutture, l’onere della prova resta a loro carico e la prescrizione resta di 10 anni.
Un altro Ddl, successivo a quelli riportati, riguarderà l'obbligo di assicurare la responsabilità civile a tutti gli iscritti a ordini professionali, ricomprendendo così anche le professioni sanitarie.

Nessun commento:

Posta un commento

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...