lunedì 15 aprile 2019

Medico sbaglia anticoncezionale, dovrà mantenere il bambino

È accaduto ad un medico di medicina generale il quale ha ricevuto richiesta da una sua paziente di prescriverle un trattamento anticoncezionale per lei e il suo compagno. Il professionista però sbaglia la prescrizione e nasce un figlio non desiderato, essendo così obbligato dalla Suprema Corte (terza sezione civile, sentenza 4738/2019) a pagarne le spese di mantenimento, danno però ricoperto dal contratto assicurativo del medico.
La coppia di genitori, dopo che gli era stato prescritto dal sanitario un
farmaco non idoneo alla contraccezione, aveva citato in giudizio il medico di base chiedendo il risarcimento per i danni da nascita indesiderata e, di tutta risposta, egli, per far fronte alle spese di mantenimento quantificate in 116.273 euro oltre agli interessi legali, ha chiamato in causa per il risarcimento la sua compagnia assicuratrice (manleva). Il tribunale ha accolto la richiesta di risarcimento della coppia ma respinto la domanda di manleva del medico, respinta in seguito anche dalla Corte di Appello che però, una volta riesaminata la sentenza in base al dettato della Cassazione, l’ha accolta.
Il respingimento della domanda di manleva da parte del Tribunale prima e dalla Corte di Appello poi, ha portato il caso all’attenzione della Corte di Cassazione secondo la quale le argomentazioni addotte dai giudici a sostegno del diniego di manleva non sono condivisibili, in quanto il medico va garantito dalla propria compagnia di assicurazione rispetto alla condanna che gli è stata inflitta.
Nel raggiungere tale conclusione, la Cassazione ha enunciato un principio importante: in particolare secondo i giudici “l'applicazione delle norme ermeneutiche di cui agli articoli 1362 ss. c.c. è un'operazione di diritto, che peraltro non è affidata a una potestà dispositiva delle parti coinvolte, id est non dipende da specifiche argomentazioni della parte interessata. Questa deve portare il fatto all'esame del giudice … e poi jura novit curia”.

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