martedì 20 novembre 2018

ECM: è ancora possibile recuperare i crediti del triennio passato

Una delibera della Commissione nazionale per la formazione continua vuole incentivare i professionisti sanitari ad assolvere il proprio percorso di aggiornamento continuo, cosa che non è accaduta, per quanto riguarda lo scorso triennio (2014-16), per il 50% di essi.
Dietro input della Fnomceo, la delibera approvata dalla Commissione prevedere la possibilità di adempiere gli obblighi attraverso i crediti della formazione di questo e del prossimo anno, oltre quella del 2017 che già era stato consentito utilizzare. I crediti che
verranno utilizzati per il triennio precedente chiaramente non avranno doppia validità e non potranno quindi essere utilizzati anche per il triennio attuale.
Dalla delibera è possibile leggere che negli ultimi 9 anni è stata fatta tanta strada verso un accreditamento di qualità, ma ultimamente questa è stata ostacolata dal sacrificio delle ore di aggiornamento obbligatorio causa straordinari e turnistica, e questo in special modo negli ospedali e Asl in deficit. Già altri provvedimenti della Commissione facilitano l’acquisizione di crediti ai professionisti sanitari: uno del 2016 ne permette oggi l’acquisizione in modo flessibile a chi frequenta corsi concomitanti, è all’estero o in gravidanza, mentre uno più recente permetteva appunto il passaggio di crediti dell’anno 2017 al triennio precedente per eventuale recupero. La Commissione sottolinea che il totale dei 150 crediti in 3 anni in realtà dipende dalle situazioni contingenti e personali che si traducono in esoneri (per gli specializzandi), esenzioni e altre riduzioni.
Per sopperire dunque alla mancanza di crediti per il triennio 2014-16, si dà la possibilità di farlo attraverso ore di formazione svolte con eventi programmati nel triennio 2017-19. Il trasferimento dei crediti ECM non sarà però automatico: attraverso il collegamento al portale online del consorzio di gestione anagrafica dei professionisti sanitari-Cogeaps, si dovranno spostare manualmente i crediti acquisiti nel corso dell’attuale triennio verso quello passato, senza però la possibilità di spostarli nuovamente. Hanno validità anche le partecipazioni ad eventi già acquisite per questo triennio sul portale Cogeaps: questo vale per tutte le professioni sanitarie, dai medici e farmacisti agli infermieri e ai professionisti contemplati dalla legge 3/2018 (tecnici, fisioterapisti, ostetrici etc.).
La delibera fornisce chiarimenti anche in merito all’acquisizione di crediti per il triennio corrente senza causare un forte debito dovuto al loro utilizzo per il triennio passato, ovvero tramite il raddoppio della percentuale di crediti acquisibili con autoformazione, dal 10 al 20% di tutto il fabbisogno del triennio 2017-19. Il Cogeaps, annualmente, fornirà ad Ordini e Federazioni un resoconto sull’obbligo formativo annuale e dei trienni presente e passato.
Infine la delibera spiega che per i professionisti abilitati ma non ancora autorizzati ad esercitare, l’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione all’Ordine e, per le professioni che prima della legge 3/2018 non avevano un Ordine, dal 1° anno successivo a quello in cui è stato ottenuto il titolo di studio abilitante.

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