giovedì 10 marzo 2016

Crediti ECM

Risale al 2015 l’eliminazione dall’elenco ministeriale di 5360 medici competenti, effettuata dal Ministero della Salute, causa la mancanza di crediti Ecm per il triennio 2011-2013. Il Ministero, in merito all’avvenimento, rende nota la proroga, fissata per Giugno 2016, per il recupero dei crediti mancanti, necessari per
continuare a svolgere la professione. La Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale (SIMLII) informa però che il risanamento dei crediti non comporterà l’automatico reinserimento nell’albo. Per rientrare sarà necessario infatti essere in regola con i crediti del triennio successivo, ovvero 2014-2016.
Dal 2009 è stato istituito l’albo relativo ai medici competenti, coloro che avendone titolo e requisiti professionali (definiti dall’art.38 del D.lgs 81/08) collaborano col datore di lavoro nella valutazione dei rischi di una azienda ed effettua la sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Per poter protrarre la professione essi necessitano l’attestazione di 150 crediti in 3 anni, di cui 105 in medicina del lavoro. A fine 2013 il Ministero della Salute ha dato una proroga di un anno per permettere l’accumulo dei suddetti crediti e atteso Giugno 2015 ha depennato dall’albo i medici che non erano in regola.
Attualmente, con il decreto 11 novembre 2015 pubblicato lo scorso 10 febbraio, i medici competenti che hanno un debito formativo Ecm relativo al 2014 pari o inferiore al 50% del necessario, possono acquisire i crediti mancanti entro il 30 giugno 2016. La SIMLII, nonostante sia favorevole al provvedimento, ritiene che esso appaia “inutile e controproducente” causa la scadenza dell’attuale triennio fissata per il prossimo 31 dicembre 2016. Inoltre la riammissione non prevede solamente il recupero dei crediti per il vecchio trienno, ma bensì l’essere in regola con il nuovo.
Di contro, i medici che hanno potuto giustificare il non raggiungimento dei crediti Ecm necessari sono stati riammessi nell’albo e per quelli che ne sono rimasti fuori è possibile la reintegrazione anche prima della scadenza di fine 2016.

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