Esperti Contabili di Milano. Inoltre gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente (con il nome/cognome del traente stesso) possono essere girati a una banca o a Poste Italiane unicamente per l’incasso, questo a prescindere dalla somma di denaro. Infine per quanto riguarda i libretti di deposito al portatore (bancari o postali), il limite del saldo viene alzato a 2.999,99 euro e “in caso di trasferimento di libretti al portatore, indipendentemente dal saldo, il cedente è tenuto a comunicare entro 30 giorni alla banca emittente i dati identificativi del cessionario, la data del trasferimento e l'accettazione del cessionario”.
Coloro che non rispettano i sopracitati obblighi possono incorrere in sanzioni in via amministrativa, ovvero somme dall'1 al 40% degli importi trasferiti, pagate all’Erario. Bignami specifica che “la sanzione minima è fissata in Euro 3.000,00. Se l'importo trasferito in contanti o con titoli al portatore supera Euro 50.000,00, il minimo sale dall'1 al 5% dell'importo stesso. Se l'ammontare dei pagamenti non supera Euro 250.000,00 si ha sempre la possibilità di pagare in misura ridotta una sanzione del 2% (meccanismo dell'oblazione)”.
È importante sottolineare che, in caso di violazione di questi limiti, non vi è obbligo di comunicazione, se non per i commercialisti, i centri elaborazione dati e i caaf (art. 12 D. Lgs. 231/2007) “nonché a notai ed avvocati - aggiunge Bignami - quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nel predisporre o realizzare operazioni riguardanti:
- il trasferimento di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
- la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
- l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
- l'organizzazione degli apporti necessari a costituire, amministrare, gestire società, trust o soggetti giuridici analoghi”.
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