lunedì 15 aprile 2019

Pensioni quota 100: chiarimenti su cumulo e upgrade all’assegno

I medici che si pensionano con Quota 100 e hanno versato contributi sia in Enpam sia in Inps, in due differenti casi sono tentati di utilizzare la chance del cumulo: quando, a 62 anni di età, arrivano alla soglia dei 38 anni di contribuzione Inps e quando, alla medesima età, si sono già superati i 38 anni di contribuzione Inps e vogliono capire se riescono ad ottenere un trattamento migliore prima del tempo.
Questi, due possibili casi.
Nel primo abbiamo un medico dipendente Asl di 62 anni e con 37 di contributi Inps ma che
ha anche dei contributi precedenti in Enpam da medico di continuità assistenziale. Alla richiesta di poter sommare i contributi al Fondo speciale Medicina Generale Enpam per andare in pensione con Quota 100, la risposta è negativa: per legge il cumulo con i contributi delle Casse professionali non vale per ottenere la pensione con Quota 100.
Nel secondo caso abbiamo un medico ospedaliero di oltre 62 anni e con 40 di contributi Inps che quindi può andare in pensione con Quota 100. L’assegno però gli sembra esile e si chiede quindi se non sia meglio aspettare la pensione anticipata, più cospicua, che avrà con i 42 anni e 10 mesi di contributi. Il medico in questione però aveva anche versato alcuni anni di contributi all'Enpam e ipotizza l’aggiunta di 34 mesi ai 40 anni per arrivare ai 42 anni e 10 mesi. La cosa però non è permessa: per la legge 212 del 2018 articolo 1 comma 243, il cumulo deve interessare tutti i periodi contributivi non coincidenti accreditati presso le diverse gestioni assicurative, e non prevede un cumulo parziale rivolto a valorizzare solo la contribuzione in alcune gestioni. In aggiunta, non si possono cumulare mai periodi di lavoro coincidenti, in cui si è versato in contemporanea all'una e all'altra cassa.
Quindi in definitiva per aumentare l’importo dell’assegno pensionistico per chi ha già i requisiti per Quota 100 (62 anni di età e più di 38 anni di contributi Inps), il cumulo è un’opzione ma è valido solo per “professioni” diverse che, per essere sommate come valori, vanno calcolate in toto. Oltre a questa regola principale sono da rispettare alcune condizioni: gli assicurati non devono risultare già titolari di un trattamento pensionistico diretto in una delle gestioni interessate dal cumulo stesso; la domanda va presentata, cessata l'attività professionale, all'ultimo ente pensionistico presso il quale si è stati iscritti; non bisogna avere in atto una richiesta di ricongiunzione dei contributi.

Nessun commento:

Posta un commento

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...