lunedì 20 luglio 2015

Il TFR come elemento aggiuntivo della retribuzione mensile

Il trattamento di fine rapporto, TFR, può essere incluso nella retribuzione mensile, nel periodo che va dal primo marzo scorso, fino al 30 giugno 2018. Si vuole quindi applicare la modifica alle retribuzione dei medici, per verificarne i possibili vantaggi.
Secondo la legge di stabilità del 2015 (comma 26 art 1 legge 196/2014), i lavoratori del settore privato possono, in via sperimentale per il periodo marzo 2015- giugno 2018, richiedere la liquidazione mensile del TFR, maturato nello stesso periodo.
Se prendiamo in considerazione la situazione del personale sanitario, la cosiddetta possibilità è esercitabile solo dai dipendenti di strutture sanitarie private (case di cura, RSA, soc. mediche ecc.) e non dai dipendenti ospedalieri, in quanto sono
dipendenti pubblici. Non rientrano nel caso previsto dalla legge anche i medici odontoiatri liberi professionisti, i convenzionati iscritti all’ Enpam e gli specialisti ambulatoriali. Anche per questi ultimi soggetti viene previsto un accantonamento, chiamato premio di operosità, ma non possiede tutti i tratti caratteristici del Tfr.
È possibile presentare la domanda, presso l’azienda di cui si è dipendenti, se si possiede un requisito di anzianità lavorativa presso di essi. Nel momento in cui si attiva l’opzione di liquidazione mensile, si è vincolati fino in data 30 giugno 2018. L’attivazione può avvenire da parte di tutti i lavoratori dell’azienda, da parte dei neoassunti, ma anche da parti di tutti coloro che avevano optato per la destinazione del Tfr alla previdenza complementare.
Le caratteristiche della tassazione del nuovo elemento retributivo sono simili al Tfr, in quanto non si pagano su di esso i contributi, ma viene assoggettata ad aliquota ordinaria in quanto viene considerato come mera retribuzione, secondo l’articolo del TUIR (testo unico delle imposte dirette).
I risultati delle simulazioni sulle nuove retribuzioni, che comprendono la liquidazione Tfr, dimostrano che si possono avere vantaggi solo se il reddito annuo è inferiore ai 15000 euro, invece nei casi residui, quindi la maggior parte, le tasse che maturano con questo nuovo sistema, sarebbero maggiori rispetto alla percezione del Tfr a fine attività. Questo si verifica in quanto, solo per il Tfr percepito a fine rapporto, si può godere di un regime di tassazione separata, che permette quindi di avere un notevole risparmio fiscale.
In conclusione, tranne per esigenze economiche immediate, non è conveniente adottare la modifica proposta. Anche l’85% dei potenziali interessati la pensa in ugual modo. Adottando la proposta si intaccano risparmi futuri o, se si ha aderito, è l’importo di un eventuale pensione integrativa che subisce una diminuzione.
Considerando i dati, per un lavoratore con stipendio netto di circa 1500€ mensili, applicando questo programma si avrebbe un’aggiunta lorda di 130 euro e 90 netti nella retribuzione, però in futuro si avrebbe una riduzione della liquidazione di oltre 5000 euro, che tradotti, corrispondono a una contrazione di circa 40 euro nella pensione integrativa.

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