lunedì 6 febbraio 2017

Ddl responsabilità passa dal Senato, vicino all’approvazione definitiva

Un ulteriore passo avanti per il Ddl sul rischio clinico che riceve il via libera da Palazzo Madama. L’approvazione definitiva è attesa entro fine Febbraio.
Il Ddl n° 2224 relativo alla responsabilità professionale del personale sanitario, con promotore Federico Gelli, responsabile sanità del Pd, ha ricevuto l’approvazione in seconda lettura del Senato con 168 voti favorevoli, 8 contrari e 35 astenuti ed ora tornerà alla Camera dei deputati. Gelli stesso commenta così l’avvenimento: “È un ulteriore importante passo in avanti che ci avvicina ad una riforma storica per l’intero sistema sanitario. Ora resta solo
l’ultimo passaggio alla Camera per l’approvazione definitiva che avverrà entro la fine di febbraio. Grazie a questa legge vengono implementati tutti quei meccanismi a garanzia del diritto al risarcimento ed alla trasparenza per i cittadini danneggiati da un errore sanitario e, al contempo, aumenteranno le tutele per i professionisti che potranno così tornare a svolgere con serenità il proprio lavoro, nell’esclusivo interesse dei pazienti, e senza dover ricorrere alla cosiddetta medicina difensiva per tutelarsi. In questo modo si potranno risparmiare anche ingenti cifre per il Sistema sanitario nazionale”.
Di seguito ciò che prevede ogni articolo del Ddlsecondo il resoconto pubblicato sul sito del Senato:
“L'articolo 1 reca norme di principio in materia di sicurezza delle cure sanitarie e afferma che alle attività di prevenzione del rischio è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che operino in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.
L'articolo 2 prevede la possibilità di attribuire al Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute; prevede inoltre che in ogni regione sia istituito il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente.
L'articolo 3 istituisce l'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità che predispone linee di indirizzo per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e per il monitoraggio delle buone pratiche e degli errori in sanità.
L'articolo 4 afferma il principio che le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private sono soggette all'obbligo di trasparenza, nel rispetto della protezione dei dati personali.
L'articolo 5 afferma il principio che gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni indicate dalle linee guida, scritte dalle società scientifiche elencate dal Ministero della salute.
L'articolo 6 circoscrive la responsabilità per i reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose alle ipotesi di colpa grave, escludendo le ipotesi in cui siano state rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni contemplate dalle linee guida.
L'articolo 7 disciplina la responsabilità civile: quella del medico del servizio pubblico diventa extracontrattuale, quella della struttura sanitaria resta invece contrattuale.
L'articolo 8 prevede un tentativo obbligatorio di conciliazione per l'azione di risarcimento del danno.
L'articolo 9 limita la possibilità di azione di rivalsa ai casi di dolo o colpa grave.
L'articolo 10 conferma l'obbligo di copertura assicurativa per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private. L'articolo 11 definisce i limiti temporali delle garanzie assicurative.
L'articolo 12 introduce la possibilità di azione diretta da parte del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione con riferimento ad alcune tipologie di polizze.
L'articolo 13 disciplina l'obbligo di comunicare all'esercente la professione sanitaria il giudizio basato sulla sua responsabilità.
L'articolo 14 prevede l'istituzione di un Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria.
L'articolo 15 riforma la procedura di nomina dei consulenti tecnici e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria.
L'articolo 16 prevede che i verbali e gli atti conseguenti all'attività di gestione del rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati nei procedimenti giudiziari.
Gli articoli 17 e 18 recano, rispettivamente, la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome e la clausola di invarianza finanziaria.”

Testo approvato del Ddl 2224 http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01000247.pdf

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