mercoledì 5 ottobre 2011

Figli naturali e legittimi

La tutela dei figli nati fuori dal matrimonio


Tutelare i figli nati fuori dal matrimonio.
E’di grande attualità, ed ancor più lo è stato qualche tempo fa, il tema delle tutele delle coppie di fatto.
Si tratta di una materia complessa che riguarda i rapporti eterosessuali ed omosessuali (sicuramente più discussi) e che ha costituito oggetto di aspri scontri e conflitti, anche e soprattutto di tipo ideologico, nel paese e nelle istituzioni. Fatto stà che tutte le ipotesi di regolamentazione variamente e fantasiosamente denominate: DICO, PACS e quant’altro - sono inevitabilmente naufragate e non hanno neppure raggiunto e mai varcato la soglia dell’esame nelle Commissioni parlamentari.
Tuttavia vi sono i figli delle coppie di fatto, denominati anche “figli naturali” che possono oramai godere di una sostanziale equiparazione giuridica con
i figli nati nel matrimonio, noti anche come “figli legittimi”.
Si è trattato di un percorso piuttosto lungo e talvolta accidentato che ha avuto come immancabile stella polare la norma dell’art. 30 della nostra Costituzione (che assicura pienezza di tutela giuridica e sociale ai figli nati fuori dal matrimonio) e che ha avuto un punto di snodo fondamentale nella riforma del diritto di famiglia approvata con la L. 19/5/75 n. 151.
Da allora, per effetto di successivi interventi riformatori sono stati sempre più estesi i riconoscimenti dei diritti dei figli naturali operati dalla Giurisprudenza, si è pervenuti all’attuale regime normativo che, riteniamo di poter dire, garantisce parità di diritti, tutele e opportunità ai figli naturali e legittimi in ogni campo e settore del vivere civile e sociale.
In tale quadro, una norma chiave è costituita dall’art. 261 codice civile che assicura e garantisce l’assunzione da parte dei genitori dei medesimi diritti e doveri nei confronti dei figli legittimi e naturali.
La patria potestà è esercitata congiuntamente da ambedue i genitori in caso di convivenza tra gli stessi ed, in caso contrario, dal genitore con il quale convive il bimbo.
Ulteriore definitivo passo verso una completa parità è stato poi compiuto con la L. 54/06, nota come legge sull’affido condiviso, che si applica espressamente anche a tutela dei figli di genitori non sposati e che prevede, come per i figli legittimi, l’affido congiunto ad ambedue i genitori in caso di contrasto tra gli stessi.
L’unica differenza concerne l’ufficio giudiziario competente a decidere sull’affidamento e mantenimento del figlio naturale che è il Tribunale dei Minori e non il Tribunale Ordinario.
Analogamente, ai figli naturali sono riconosciuti i medesimi diritti successori dei figli legittimi, per cui essi concorrono paritariamente all’eredità dei genitori.
Per cui, in conclusione, possiamo dire che, grazie al “buon senso” che distingue noi italiani, si è trovata una efficace, equa ed ampiamente condivisa soluzione per la protezione giuridica e sociale dei figli di quelle coppie.
Siamo tutti padri e madri ed i figli vengono prima di tutto, al di là delle opinioni politiche, ideali e religiose di ognuno. Per fortuna.

Di Pasquale Mantello

Nessun commento:

Posta un commento

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...