Sollecitata da un medico di famiglia, la Divisione Contribuenti dell'Agenzia delle Entrate in risposta ad un interpello della Direzione Entrate Emilia Romagna, ribadisce che la categoria fa parte dei liberi professionisti convenzionati con una pubblica amministrazione (Asl) ma che non deve emettere fattura elettronica per ricevere il proprio stipendio.
Il medico a porre il quesito ricorda che in base al decreto Ministero delle Finanze 31 ottobre 1974, da 44 anni la fattura è sostituita dal foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dagli enti mutualistici e nonostante la
normativa sia antecedente l’istituzione del Ssn, non è cambiato niente anche da allora. Nel 2015, con l’obbligo di fattura elettronica per i fornitori della pubblica amministrazione, l’Agenzia delle Entrate aveva comunque confermato, dopo domanda della Fimmg, che l'iter del foglio di liquidazione dei corrispettivi era ancora corretto. Nella risoluzione 98/E l’Agenzia aveva inoltre ricordato che non essendoci differenza tra fatture cartacee ed elettroniche, se i medici di famiglia erano esonerati prima, lo sarebbero stati anche poi. Il medico che pone il quesito fa due considerazioni: primo, ciò che è indicato nella risoluzione è ancora valido e il medico non deve fatturare all’Asl (elettronicamente) per ricevere lo stipendio così come non deve farlo nella libera professione ai pazienti i cui dati vengono già inviati al sistema Tessera sanitaria; secondo, non deve far compilare lo spesometro al commercialista per i redditi Asl in busta paga né per eventuali spese documentate da fatture d'acquisto datate 2018 e ricevute a inizio 2019.
Di tutta risposta, l’Agenzia delle entrate conferma che tutti gli interventi normativi relativi alla nuova modalità di fatturazione non abbiano creato nuovi obblighi e neanche nuove categorie obbligate, e quindi rimane valida la risoluzione 98/E del 2015; il medico convenzionato non è dunque tenuto a nuovi adempimenti per ricevere lo stipendio. Per quanto riguarda lo spesometro invece, l’Agenzia ricorda che, con il nuovo regime, è abolito per le fatture che i medici convenzionati riceveranno da quest'anno, ma si mantiene per le fatture emesse nel 2018 anche se ricevute dal paziente nel 2019 e anche se i dati in esse contenuti sono già stati inviati al sistema Tessera sanitaria. Il termine per tale adempimento è stato prorogato al 30 Aprile al fine di evitare sovrapposizione tra le scadenze Iva, quelle della fatturazione elettronica e, appunto, spesometro.
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