
Il medico a porre il quesito ricorda che in base al decreto Ministero delle Finanze 31 ottobre 1974, da 44 anni la fattura è sostituita dal foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dagli enti mutualistici e nonostante la
normativa sia antecedente l’istituzione del Ssn, non è cambiato niente anche da allora. Nel 2015, con l’obbligo di fattura elettronica per i fornitori della pubblica amministrazione, l’Agenzia delle Entrate aveva comunque confermato, dopo domanda della Fimmg, che l'iter del foglio di liquidazione dei corrispettivi era ancora corretto. Nella risoluzione 98/E l’Agenzia aveva inoltre ricordato che non essendoci differenza tra fatture cartacee ed elettroniche, se i medici di famiglia erano esonerati prima, lo sarebbero stati anche poi. Il medico che pone il quesito fa due considerazioni: primo, ciò che è indicato nella risoluzione è ancora valido e il medico non deve fatturare all’Asl (elettronicamente) per ricevere lo stipendio così come non deve farlo nella libera professione ai pazienti i cui dati vengono già inviati al sistema Tessera sanitaria; secondo, non deve far compilare lo spesometro al commercialista per i redditi Asl in busta paga né per eventuali spese documentate da fatture d'acquisto datate 2018 e ricevute a inizio 2019.
Di tutta risposta, l’Agenzia delle entrate conferma che tutti gli interventi normativi relativi alla nuova modalità di fatturazione non abbiano creato nuovi obblighi e neanche nuove categorie obbligate, e quindi rimane valida la risoluzione 98/E del 2015; il medico convenzionato non è dunque tenuto a nuovi adempimenti per ricevere lo stipendio. Per quanto riguarda lo spesometro invece, l’Agenzia ricorda che, con il nuovo regime, è abolito per le fatture che i medici convenzionati riceveranno da quest'anno, ma si mantiene per le fatture emesse nel 2018 anche se ricevute dal paziente nel 2019 e anche se i dati in esse contenuti sono già stati inviati al sistema Tessera sanitaria. Il termine per tale adempimento è stato prorogato al 30 Aprile al fine di evitare sovrapposizione tra le scadenze Iva, quelle della fatturazione elettronica e, appunto, spesometro.
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